Arbitro per le controversie finanziarie

Possono adire l’ACF gli investitori c.d. retail, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2- quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF.

Fabrica Immobiliare SGR ha aderito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito “ACF”), istituito dalla CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L’ACF è un organismo che consente all’investitore7 di accedere al sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il ricorso all’ACF è del tutto gratuito per l’investitore e prevede termini ridotti per giungere alla decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).

Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie scaturenti tra la SGR e gli investitori riguardanti la violazione, da parte di quest’ ultima, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività di gestione collettiva del risparmio disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, in tema di risoluzione delle controversie online dei consumatori.

Il ricorso all’ACF può essere proposto quando:

  • non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • sia stato preventivamente presentato reclamo alla SGR e sia stata fornita dalla stessa espressa risposta,

oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la SGR abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.

Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore ad Euro 500.000.

Si precisa che il diritto riconosciuto all’investitore di ricorrere all’ACF è sempre esercitabile anche nell’ipotesi che siano presenti nel contratto clausole di rinuncia o clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell’investitore di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Fabrica Immobiliare SGR garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dall’investitore saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF. Inoltre, in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, Fabrica Immobiliare SGR fornirà all’investitore medesimo adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF presso la CONSOB.

Per maggiori dettagli si rinvia al sito web dell’ACF.